Il credito preteso dal lavoratore nei confronti del datore di lavoro per la restituzione di imposte trattenute alla fonte ha natura di credito retributivo.
Il principio è stato ribadito dal tribunale di Roma con la sentenza n. 2820 del 24.03.2021 – giudice Dr.ssa Orru – che ha così statuito:
“Il credito vantato in questa sede dal lavoratore ha chiara natura retributiva come già chiarito dalla Corte di Cassazione civile sez. lav., 28/05/2019, n. 14502, con orientamento cui si intende assicurare continuità;
che nel richiamato arresto giurisprudenziale si è ritenuto, per quanto rileva in questa sede, che i principi già affermati in relazione alle somme indebitamente trattenute dal datore di lavoro a titolo di contribuzione previdenziale (per cui si veda Cass. n. 8026/2003; n.12269 e 12270/2005) siano riferibili anche alla eventualità di trattenute fiscali effettuate dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta: l’eventuale accertamento di insussistenza del debito fiscale comporta l’obbligo del datore di lavoro al pagamento della quota di retribuzione trattenuta”