Quando la Società convenuta ha assunto provvedimenti nell’esercizio procedimentalizzato del potere di realizzare infrastrutture di trasporto di energia ricomprese nella rete di trasmissione nazionale, va riconosciuta in relazione a tutte le domande attoree anche a quelle di natura risarcitoria – la giurisdizione amministrativa esclusiva del Tar Lazio sede Roma secondo quanto espressamente previsto dal D.Lgs. n. 104 del 2010, artt. 133, comma 1 lett. o) e 135 co. 1 lett. f).
Il Principio è stato affermato dal Tribunale di Palmi – Giudice dr.ssa De Liguori – Sentenza n. 84/2021