“L’azione di regresso esercitabile nei confronti del datore di lavoro benché tragga ragione e possa attivarsi in tutti i casi in cui i soggetti obbligati sono civilmente responsabili resta unica ed unitaria per cui se la stessa è prescritta non residuano possibilità di farla valere in relazione ad una o più ipotesi di responsabilità civile degli obbligati.”
Così si è pronunciata la Corte d’Appello di Reggio Calabria ritenendo non condivisibile “l’assunto sostenuto dall’INAIL che il titolo che giustificava l’azione di regresso il titolo che giustificava l’azione di regresso, costituto dalla responsabilità nascente per il datore di lavoro dall’art.2049 cc, fosse azionabile anche dopo che fosse maturata la prescrizione in ragione della decorrenza del triennio dalla sentenza di assoluzione della Consolato che sarebbe valsa a “consumare” in un certo qual modo la sola iniziativa correlata all’azione contrattuale ex art.2087 cc.”